Diritto Internazionale

Parere Pro-Veritate: "Territorio ed Antartide"

Il . Inserito in Pareri e Commenti

Prefazione

I primi studiosi di diritto internazionale ricavarono i tratti essenziali di tale materia dalla consuetudine, perchè ancora non esistevano tra gli Stati le convenzioni. Invece, nei secoli XIX e XX trovò sempre più spazio il diritto convenzionale. In buona sostanza il diritto internazionale cominciò a derivare da patti scritti. Le regole del diritto internazionale non sono verità assolute, ma si prestano ad una continua trasformazione a secondo delle esigenze delle potenze economiche, finanziarie e religiose. Per esempio, nel passato esistevano figure di Stato vassallo come il protettorato, le colonie, le amministrazioni fiduciarie. Tali figure di diritto internazionale sono oggi scomparse. Ancora, la dottrina internazionale ci dice che gli elementi costitutivi dello Stato sono il territorio, il popolo ed il governo, però esistono Stati che non hanno né il territorio né il popolo, come la Santa Sede e l'Ordine di Malta. Negli ultimi tempi, si sono formati dei veri e propri Stati galleggianti o isole con centri dati o negozi che in futuro avranno sicuramente una qualificazione dal punto di vista giuridico internazionale. La più grande piattaforma d'acciaio, che può essere definita un vero e proprio Stato galleggiante, di recente costruzione è lunga quasi 80 metri e larga più di 20. È una struttura che, secondo molti tecnici, fa pensare a un « data center » galleggiante, un progetto coltivato da anni da Google che, nel 2009, l’ha anche brevettato. In ogni caso, secondo taluni giuristi, si tratterebbe di un « server mobile » in grado di garantire a Google o ad altri, che si trovano nella medesima situazione, l'extraterritorialità.   Attualmente   con   il   termine   extraterritorialità  si indica l'autolimitazione di sovranità che uno Stato attua nell'applicare la propria giurisdizione sul territorio dove si trova una sede diplomatica straniera, al fine di garantire ampia libertà e indipendenza ai diplomatici. Sicuramente, detti Stati galleggianti, in futuro, saranno destinatari di un diritto proprio diverso da quello degli Stati tradizionali. Ancora, la pratica internazionale riconosce la personalità giuridica internazionale ad alcuni Enti senza territorio e senza popolo, oltre alla Santa Sede ed all' Ordine di Malta, la Croce Rossa Internazionale, i Patriarcati delle Chiese Ortodosse ed Orientali e le associazioni culturali e religiose come Scientology. Si può affermare, quindi, che, in virtù del Trattato di Amsterdam del 29 ottobre 2004, è stata costituzionalizzata, a livello di Unione Europea, la soggettività di diritto internazionale delle Chiese e delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. I nuovi processi di formazione del diritto e le nuove istituzioni della comunità internazionale ci consentono di tracciare, comunque, una più precisa indagine giuridica, ma sicuramente in futuro vi saranno nuove indagini giuridiche, che non saranno mai definitive, da parte di altri studiosi, come la storia del diritto internazionale ci insegna.

 

I – Lo Stato. 

I vari soggetti internazionali, secondo la comune terminologia, sono gli enti o le persone giuridiche e non le persone fisiche. Gli Stati hanno una propria organizzazione attraverso la quale acquistano il potere di volere e di agire e, conseguentemente, la possibilità di avere una propria capacità e personalità giuridica. L'ente Stato esiste per la sua organizza- zione, si conosce e si definisce attraverso la sua organizzazione; e poiché d'altra parte ogni ordinamento giuridico procede in modo autonomo alla determinazione ed alla definizione dei suoi soggetti, ne deriva che è solo dall' esame delle norme internazionali determinanti l'organizzazione dei soggetti internazionali che può apprendersi come questi vadano  concepiti e definiti1. Il Balladore Pallieri, professore ordinario di diritto internazionale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha scritto che: “Uno Stato, quando sorge, si costituisce con propri organi, propri istituti, attribuisce a sé medesimo la personalità giuridica, la concede ad altri enti che ammette a partecipare all' esercizio di funzioni sovrane, disciplina la competenza di ciascun organo e di ciascun ente nei confronti degli altri; ha insomma una sua organizzazione da se stesso creata, e che vale come tale nel suo diritto interno. Anche la Santa Sede ha una sua organizzazione derivata dalle norme divine e canoniche; anche gli insorti hanno una loro organizzazione, da essi datasi, e per cui mezzo agiscono e imperano  nei territori ove l'insurrezione è scoppiata; anche gli Stati vassalli hanno una  organizzazione  propria  derivata  dagli  Stati  da  cui  dipendono,     e,

  • Biscottini, Volontà ed attività dello Stato nell'ordinamento internazionale, in «Riv. di dir. internaz. », 1942, pag. 3 e segg.

comunque, costituitasi per un rapporto interno, non per un rapporto internazionale. L' esistenza di codesta organizzazione interna, e già lo vedemmo, è imprescindibilmente richiesta dall'ordine internazionale per l'acquisto della personalità, perché questa è concessa solo agli enti, alle organizzazioni già in fatto formatesi e costituitesi: lo Stato non è soggetto internazionale finché non si sia in fatto costituito; gli insorti non sono tali per il diritto internazionale finché non si siano in fatto organizzati. I soggetti internazionali non incontrano, inoltre, come pure abbiamo già posto in luce, alcun limite internazionale nel darsi la loro organizzazione interna; non solo, ma essi conservano sempre la piena libertà di modificare o trasformare tale loro costituzione. Si noti, tuttavia, che è erroneo parlare, come spesso si fa, di un diritto internazionale degli Stati di costituirsi e di organizzarsi liberamente. In realtà non si tratta né di un diritto né di una potestà né di una facoltà, ma di semplice libertà di fatto.2

 

II  – Lineamenti dell'ordinamento internazionale.

L’ordinamento internazionale è costituito dalle norme formulate da una comunità di enti sovrani. Tale ordinamento costituisce un ente sociale diverso da quello di ogni singolo membro. L’ordinamento internazionale, quindi,  è  un  ordinamento  originario  giacché  non  ripete  la  propria

  • Balladore Pallieri, Diritto Internazionale Pubblico, VIII Edizione, Giuffrè Editore, Milano 1962, da pag 123 a 125.

esistenza da altri ordinamenti giuridici3. Gli ordinamenti dei singoli soggetti di diritto internazionale non sono legati all'ordinamento internazionale da un rapporto di gerarchia. Anche nel diritto privato quando si vuole creare una organizzazione comune si ricorre a vincoli di associazioni che generano un organismo comune senza necessariamente creare un organismo superiore al primo. L'assenza di un ente superiore, ovvero di una sorta di « governo mondiale », induce gli stessi soggetti dell'ordinamento a provvedere autonomamente alla produzione e all'esecuzione delle norme di diritto internazionale. Conseguentemente a quanto detto: a) in caso di violazione delle norme internazionali, non esiste un organo dotato di poteri coercitivi che possa ripristinare lo status quo ante e punire i responsabili; b) i poteri di esecuzione nel territorio dello Stato delle decisioni assunte da un organismo internazionale sono attribuiti al medesimo Stato, in quanto rimane il detentore del monopolio della forza legittima (Weber)4. La pratica internazionale riconosce la personalità giuridica internazionale ad alcuni Enti senza territorio e senza popolo, come la Croce Rossa Internazionale, la Santa Sede, i Patriarcati delle Chiese Ortodosse ed Orientali e l'Ordine di Malta. Si può affermare, quindi, che, in virtù del Trattato di Amsterdam del 29 ottobre 2004, è stata costituzionalizzata, a livello di Unione Europea, la soggettività di diritto internazionale delle Chiese e delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. La Santa Sede e le Chiese Ortodosse sono dotate di veri e propri corpi diplomatici ed inviano propri ambasciatori presso le altre chiese o presso altre strutture civili di governo. A titolo   di

  • Monaco, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico, 1971, pag. 13.
  • Diritto Internazionale Pubblico, VIII Edizione, Simone, 2009, pagg. 7 e 8.

esempio possiamo ricordare la Charta Oecumenica, firmata a Strasburgo il 22 aprile 2001 dai massimi esponenti religiosi europei, a conclusione dell' incontro ecumenico delle Chiese cristiane con le massime autorità comunitarie. Nel tempo, altri soggetti hanno acquisito personalità internazionale diventando titolari dei diritti e degli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale: tra essi vanno citate la Santa Sede,  le Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali, le organizzazioni non governative e gli ordini religiosi o equestri sovrani, come l' Ordine  di Malta. Tali nuovi soggetti hanno preteso, sin dal loro apparire sulla scena internazionale, di esercitare pienamente e su una base di assoluta parità i diritti spettanti agli antichi membri della comunità internazionale. Ormai la società internazionale si è democratizzata, nel senso che tutti i popoli sono diventati padroni del loro destino, il  che significa che essi  godono del diritto di autodeterminazione5, in virtù del quale essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale, come stabilito dall' art. 1, comma 1, del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali approvato dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976. Ancora, il diritto di autodeterminazione è legittimo e di immediata esecuzione quando chi lo esercita rispetta l' integrità territoriale dello Stato da cui proviene e l' integrità territoriale degli altri Stati. Infatti, secondo la prassi più recente, il riconoscimento viene generalmente negato agli Stati che si siano formati   con  l'uso   della  forza  armata   o  che   non   rispettino  i    diritti

  • Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1 gennaio 1942 e gli artt. 1, 2° comma, e 55 dello Statuto delle Nazioni Unite.

fondamentali dell' uomo. Il principio di autodeterminazione dei popoli trova conferma in tre delibere dell' Assemblea delle Nazioni Unite del 1960, del 1970 e del 1974. La dottrina internazionalista tende a negare ai popoli lo status di soggetto di diritto internazionale. Si ammette, tuttavia un'unica eccezione, rappresentata dal diritto all' autodeterminazione. Un limite al diritto all' autodeterminazione è dato dal rispetto della integrità territoriale. Alla luce di ciò l' autodeterminazione delle minoranze religiose, etniche o culturali, è consentita unicamente in presenza della rinuncia di dette minoranze alla frammentazione territoriale dello Stato.

 

III  – La comunità internazionale.

La Comunità internazionale non ha norme che possano conferire la personalità giuridica e nemmeno possono esisterne, essendo la personalità o soggettività giuridica un mero concetto scientifico ed, ancora, essendo, secondo il giurista Ago, « assurda l'idea di considerare la stessa soggettività come una situazione giuridica attribuita da un' apposita e specifica norma »6. Secondo il Balladore Pallieri, i soggetti in possesso dei requisiti della sovranità interna, intesa come capacità di governo di esercitare effettivamente la propria potestà d'imperio su un determinato popolo, ed il requisito della sovranità esterna, intesa come parità nei confronti degli altri Stati, automaticamente fanno parte della Comunità    

6 Cfr. Ago, Scienza giuridica e diritto internazionale, Milano 1950.

internazionale, in quanto essa “ è una Comunità obbligatoria per tutti gli enti che si trovino in date condizioni, nel senso che il possedere certi requisiti importa senz'altro e senza possibilità di divergente volere, l'appartenenza alla Società.7.

  

IV  – Il significato giuridico del riconoscimento.

Erronea è la teoria del Perassi, secondo il quale un altro elemento è ancora necessario per l' acquisto della personalità internazionale: quello che l'ente si trovi in una relazione di sociabilità con gli altri membri della Comunità internazionale.8 Con questa ambigua espressione si vuole intendere che l'ente difetta di personalità internazionale quando non ha in fatto e materialmente la possibilità di intrattenere rapporti sociali con gli altri soggetti internazionali. Se l'ente è del tutto indipendente da altri, o sovrano, è chiaro che la eventuale mancanza di sociabilità può dipendere, non più da cause materiali o oggettive, ma solo da un suo atteggiamento soggettivo per il quale non voglia appunto intrattenere relazioni internazionali. Oppure, può dipendere da un atteggiamento soggettivo altrui, in quanto relazioni di quel genere gli altri soggetti internazionali non vogliano con esso intrattenere. Se vi è, come ha affermato nelle sue ultime opere anche il Perassi, una norma generale che

7 Cfr. Balladore Pallieri, op. cit., pag. 105. 

attribuisce la personalità all'ente che si trova in determinate condizioni, indipendentemente da ogni manifestazione di volontà sua o dei preesistenti soggetti internazionali, è inconcepibile e contraddittorio dire che la personalità si acquista solo attraverso il riconoscimento degli altri soggetti di diritto internazionale9. Ciò è assurdo perché il riconoscimento è un atto con cui un soggetto di diritto internazionale dichiara di aver accertato l’esistenza di una determinata situazione di fatto o di diritto. Siccome la situazione considerata è un evento, già verificatosi nell’ordinamento internazionale, questo fa dipendere dal riconoscimento la conseguenza che lo Stato riconoscente non possa in seguito negare l'esistenza di quella situazione di fatto o di diritto e sia perciò tenuto a serbare il contegno che le norme vigenti impongono di fronte all'esistenza di simile situazione. Il riconoscimento vale come sintomo della linea di condotta che un soggetto di diritto internazionale si  propone di fronte una data situazione di fatto o di diritto. Ma è chiaro che potrà unicamente trattarsi della condotta politica dello Stato e che la prestazione del riconoscimento o il suo rifiuto avranno conseguenze soltanto politiche. Si capisce perciò come la volontà di riconoscere o meno dipenda dalla valutazione discrezionale dello Stato interessato. Il quale procederà o meno al riconoscimento a seconda che la nuova situazione non leda, oppure leda, i propri diritti o i propri interessi. Così uno Stato, pur costatando che il governo che si è istaurato in un altro Stato abbia tutti i requisiti per essere considerato il governo di tale Stato può, tuttavia, non riconoscerlo. Così comportandosi, lo Stato considerato non  prestando  il  consenso  politico  al  nuovo  ente  gli  dimostra  di  non volere intrattenere rapporti amichevoli con esso. Conseguentemente, il riconoscimento degli altri soggetti di diritto internazionale non è un elemento costitutivo della soggettività internazionale10. È inaccettabile, comunque, la teoria del riconoscimento costitutivo. Tale tesi è quella che vede il riconoscimento come accordo. Certo è che se il riconoscimento è configurato come accordo esso ha effetti unicamente tra le parti, e, pertanto, non può avere effetti verso i terzi, i quali potranno continuare a rimanere indifferenti di fronte a tale accordo. La teoria del riconoscimento degli effetti costitutivi è inaccettabile per il semplice fatto che il diritto internazionale si forma unicamente in virtù di singoli accordi stipulati fra soggetti di diritto internazionale. Il riconoscimento è un semplice atto giuridico unilaterale o semplicemente una dichiarazione unilaterale che conferma la venuta in esistenza di un'autorità sovrana. La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza n. 468/1975 ha stabilito che un atto di diritto privato formato in uno Stato non riconosciuto dalla Repubblica Italiana (in questo caso la Repubblica di Taiwan, ndr.) può avere efficacia nel territorio italiano per il semplice fatto che esso si è formato nel territorio di uno Stato sovrano. Ancora, a Montevideo, nel 1933, è stata approvata una convenzione sui diritti e sui doveri degli Stati nella quale si dice che l'esistenza politica di un soggetto di diritto internazionale è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati e che, anche prima del riconoscimento, il soggetto di diritto internazionale si considera esistente a pieno titolo. Ancora, in una risoluzione dell' Institut de Droit International del 1936 si ribadisce il carattere non costitutivo del

10 Cfr. Parere pro-veritate di Umberto Fragola, professore di diritto amministrativo nell'Università di Napoli, Istituto della Stampa, Napoli 1956, pagg. 29 e 31.

riconoscimento internazionale. Uguale affermazione è stabilita nella  Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani adottata a Bogotà il 30 aprile 1948. È pacifico, comunque, che il riconoscimento unilaterale o bilaterale non avrà mai efficacia erga omnes. In realtà il vero significato del riconoscimento è politico. Per quanto riguarda la forma con cui il riconoscimento può essere prestato, bisogna avvertire che non esistono prescrizioni assolute, cosicché esso può compiersi in qualsiasi forma, ossia in forma scritta, in forma tacita o in forma orale. Citiamo alcune esempi della pratica internazionale. Gli Stati Uniti d'America  hanno sempre energicamente asserito che la loro esistenza quali soggetti internazionali deriva dalla proclamazione di indipendenza e non dal successivo riconoscimento effettuato dal Regno di Gran Bretagna e di Irlanda. Egualmente esplicita la dichiarazione, in data 1° maggio 1864 del ministro argentino a Lima (Brunns, serie B, sectio I, tomus 1, pag. 145): « Le repubbliche del Sud America appartengono alla Comunità delle Nazioni cristiane che si governano da se stesse conformemente al diritto internazionale. Esse esistono in virtù del proprio diritto, né lo Stato da cui si sono separate può in alcun modo negare la loro esistenza, asserendo la inesistenza di trattati o la mancanza di un esplicito riconoscimento ». In modo del tutto identico si è espresso l' incaricato d' affari peruviano all' Equador (16 maggio 1864, cit. in Brunns, serie B, sectio I, tomus 1, pag. 146): « L' indipendenza ed i diritti costituzionali degli Stati non derivano la loro origine dai trattati, ma dalla stessa esistenza degli Stati, e sono garantiti dai principi del diritto internazionale ». Non la personalità interna,  ma  proprio  la  personalità  internazionale  è  in  questi    esempi direttamente fatta derivare dalla esistenza stessa degli Stati. Il Bushe-Fox (in «B.Y.B. of intern. law», 1932, pag. 39) ricorda una interessante sentenza inglese (caso Vrissarri Clement), la quale decise che anche gli Stati non riconosciuti « possono dimostrare con prove che essi sono di fatto Stati indipendenti, però nonostante vivano secondo le proprie leggi e difendano, con la propria forza, la loro indipendenza debbono osservare le regole della giustizia verso i sudditi degli altri Stati ». Agli Stati non riconosciuti la citata sentenza richiede, dunque, un comportamento conforme al diritto internazionale, come l' osservanza delle norme riguardanti i sudditi degli altri Stati; inoltre, l'anzidetta sentenza tiene conto della loro esistenza, ossia, lo Stato, ancorché non riconosciuto, è da considerarsi soggetto di diritto internazionale. La sentenza l agosto 1929 del tribunale arbitrale misto tedesco-polacco (« Z. fur aus. off. Recht und Volk », 1931, pag. 14) afferma: « Lo Stato esiste di per se stesso, e il riconoscimento è null'altro che una dichiarazione della sua esistenza ».

  

V  – Elementi costitutivi dello Stato.

Il diritto pubblico teorizza l' istituto giuridico della sovranità, insieme al territorio, al governo ed al popolo, come uno degli elementi costitutivi dello Stato. Tale assunto, tuttavia, ha incontrato delle eccezioni che vedono  riconosciuta  la  sovranità  anche  in  capo  a  soggetti  privi  di un territorio o di un popolo, come per esempio il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), l' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e la Santa Sede11. Il diritto internazionale ritiene responsabili della gestione di un soggetto di diritto internazionale quelle persone, come  il  Capo  di  uno Stato o i membri di un Governo, che hanno il potere di vincolare lo Stato    di fronte ai terzi. Stato sovrano e Stato indipendente sono sinonimi, ciò significa che lo Stato sta in posizione di uguaglianza giuridica con gli altri Stati Sovrani. All'esercizio effettivo della sovranità, nell'ambito di un territorio, il diritto internazionale collega il diritto dello Stato sovrano a non essere invaso da Stati terzi ed al suo dovere di non invadere il territorio altrui. Altro diritto discendente dall'esercizio della sovranità è quello di proteggere i propri cittadini che si trovino nel territorio di un altro Stato12. L' esercizio della sovranità dello Stato incontra dei limiti di fatto e di diritto. I limiti di fatto derivano dall'impossibilità dello Stato di controllare in maniera capillare i vari aspetti della vita del paese; mentre i limiti   di    diritto,      che     derivano    dall'ordinamento     internazionale, impongono allo Stato sovrano di assicurare, con la sua politica, la coesistenza pacifica fra gli Stati e la tutela dell' individuo,  in nome  dei diritti umani. Lo jus majestatis dello Stato si estende su tutto il suo  territorio, ivi comprese le acque interne e  marittime, così dette teritoriali, nonché lo spazio aereo ad essi sovrastante. Gli enti dello Stato agiscono nell’ambito del proprio territorio e nei confronti della propria comunità. In questo modo l’ordinamento internazionale garantisce ad un  11 Cfr. Barbera e Fusaro, Corso di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 2001, pagg. 47 ss.

  • Cassese, Diritto internazionale, Il Mulino, Bologna, 2003, pagg. 101 ss.; Iadecola, Diritto costituzionale italiano-europeo, Laurus-Robuffo, Ostia Antica, 2002, IV, pagg. 155 ss.

ente statale lo svolgimento indisturbato delle proprie funzioni nei confronti di tutti gli altri soggetti. Per indicare l’insieme del contenuto della situazione giuridica soggettiva attribuita agli Stati, la dottrina italiana utilizza l’espressione “sovranità territoriale”. Nei paesi anglosas- soni, invece, si usa il termine “territorial sovereignty”, che significa diritto sovrano dello Stato sul proprio territorio; mentre il termine “jurisdiction” indica il diritto, che la comunità internazionale riconosce a ciascun Stato, di svolgere in via esclusiva le funzioni sovrane sul proprio territorio. Tra gli Stati indipendenti, il rispetto della sovranità territoriale costituisce la base dei rapporti internazionali. Infatti, la norma internazionale impone l'obbligo agli Stati di astenersi dal compimento di qualsiasi attività comportante uno svolgimento di pubbliche funzioni in territorio altrui. Conseguentemente, solo gli atti pubblici emessi dallo Stato, nell'ambito del proprio territorio, per regolare la vita sociale della propria comunità sono opponibili a tutti gli altri Stati. Operano in questo caso le regole internazionali che garantiscono agli Stati l’immunità giurisdizionale in relazione ai loro atti jure imperii.

 

VI  – Il possesso virtuale del territorio.

L' esercizio del possesso virtuale è legittimo quando il possessore, con mezzi ordinari, può impossessarsi materialmente del bene. L'esercizio del possesso virtuale corrisponde all'esercizio del possesso di solo animus del bene. La relazione fra la cosa ed il possessore non esige l’insistenza fisica continua del possessore, ma soltanto la possibilità che, quando voglia, esso impieghi secondo le sue determinazioni l’oggetto del possesso, da lui mantenuto e continuato finché altri non glielo sottragga. Il potere sulla cosa implica un vasto concetto di possibilità di signoreggiare la cosa, che dal materiale contatto può eventualmente prescindere, purché tra la persona e la cosa non si frappongano ostacoli gravi e duraturi tali da impedire un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale13. Per la conservazione del  possesso, acquisito animo et corpore, non occorre la materiale continuità dell’uso, né l’esplicazione di continui e concreti atti di godimento e di esercizio del possesso, ma - salva l’ipotesi in cui risulti esteriorizzato da chiari ed univoci segni l’ animus derelinquendi - è sufficiente che la cosa, anche in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi rimasta nella virtuale disponibilità del possessore, poten- do il possesso essere mantenuto anche solo animo, purché il soggetto ab- bia la possibilità di ripristinare il corpus quando lo voglia, ed essendo un particolare irrilevante, al fine di escludere la conservazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente al contenuto del diritto di proprietà, la circostanza che la manifestazione esterna dell’esercizio del possesso si  sia modificata rispetto a quella originaria, ove la diversa utilizzazione del bene  costituisca  pur  sempre  estrinsecazione  di   una  delle    molteplici

  • Sentenza della Cassazione del 23 ottobre 1969, n. 3470, rv. 343589; Sentenza della Cassazione del 2 dicembre 1972, n. 3479, rv. 361378.

facoltà di uso e godimento consentite al proprietario14. Quindi, la conser- vazione del possesso acquisito animo et corpore non richiede l'esplica- zione di continui e concreti atti di godimento ed esercizio del possesso, essendo sufficiente che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico-sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibi- lità del possessore, nel senso che questi possa quando lo voglia ripristina- re il rapporto materiale con lo stesso. Ne consegue che, permanendo l'animus, il possesso perdura finché persista la possibilità di ripristino del corpus, la quale viene meno sia quando altri si impossessi del bene eser- citando sullo stesso un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale sia quando, in relazione alla natura del bene, l'animus dereliquendi sia inequivocabilmente manifestato15.

  

VII  – L' Antartide.

La funzione utile del Trattato dell'Antartide del 1° dicembre 1959 si restringe alle disposizioni previste dagli artt. I, III, VII e IX, in altre parole a quelle disposizioni che riguardano non la sovranità territoriale, ma la cooperazione scientifica e la demilitarizzazione dell'Antartide.

  • Sentenza della Cassazione del 14 marzo 1988, n. 2440, rv. 458210, conf. dalla sentenza della Cassazione dell' 11 novembre 1997, n. 11119, rv. 509734.
  • Sentenza della Cassazione del 19 aprile 1995, n.4360, rv 491868; Sentenza della Cassazione dell' 11 novembre 1997, n. 11119, rv 509734; Sentenza della Cassazione del  6 settembre 1994, n. 7674, rv 487849; Sentenza della Cassazione del 29 agosto 1998, n. 8612,  rv  518494;  Sentenza  della  Cassazione  del  15  luglio  1997,  n.  6472,  rv 506022; Sentenza  della  Cassazione  del  14  giugno  2000,  n.  8120,  rv  537598;  Sentenza  della Cassazione del 3 maggio 1997, n. 3873, rv 504072.

Gli osservatori, il personale scientifico, le persone ad essi aggregate, secondo gli artt. VIII e IX del Trattato dell'Antartide, « rispondono unicamente dinanzi alla giurisdizione della Parte contraente di cui sono cittadini »; conseguentemente le persone che non hanno la cittadinanza di una Parte contraente non sono, nell'Antartide, sottoposte a giurisdizione alcuna e le loro controversie potrebbero essere risolte mediante ricorso a criteri di soluzione extra-giuridici. Le espressioni usate dall' art. IV del Trattato dell'Antartide di « rivendicazioni di sovranità territoriale » o di « a una qualunque base di rivendicazione di sovranità » o di « la posizione di una qualsiasi delle Parti contraenti in merito al riconoscimento o al non riconoscimento del diritto di sovranità territoriale nell'Antartide, o della rivendicazione o base di   rivendicazione

… (di) sovranità territoriale » sarebbero, secondo il diritto internazionale generale, mere disposizioni permissive. Vale a dire che in base a tale disposizione non verrebbe imputata agli Stati contraenti alcuna responsabilità per affermazioni nominali di sovranità territoriale già avanzate, rinnovate, o per rivendicazioni già iniziate. L' art. IV, comma 2, del Trattato « Non si deve avanzare nessuna nuova rivendicazione di sovranità territoriale nell'Antartide » preclude le Parti di effettuare nuove rivendicazioni e favorisce « arbitrariamente » le rivendicazioni precedenti sulle successive. Secondo il Battaglini, le due formulazioni « sarebbero entrambe ugualmente prive di fondamento giuridico attuale »16.

  • Giovanni  Battaglini,  La  condizione  dell'Antartide  nel  Diritto    Internazionale.  Padova, Cedam, 1971, pag. 32.

Nei trattati internazionali vi sono spesso formule ambigue, scritte  in modo da consentire interpretazioni diverse. I contraenti ne sono consapevoli e le accettano perché pensano che un accordo, anche se imperfetto, sia meglio di un disaccordo17. Ancora, sull' art. IV del Trattato dell'Antartide, il Balladore Pallieri scrive che “si tratta, come facilmente si scorge, non di norme con le quali l'Antartide sia stata dichiarata inappropriabile, ma di semplici impegni convenzionali limitati    agli Stati contraenti (e limitati, inoltre nel tempo dalle disposizioni regolatrici della convenzione), di non modificare in alcun modo la situazione esistente alla fine del 1959 ”. 18 Gli artt. I, II, III, V, VII e IX del Trattato dell' Antartide sanciscono che a) sono autorizzate soltanto attività pacifiche; b) sono vietati tutti i provvedimenti di carattere militare, come l' insediamento   di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di armi   di qualsiasi genere; c) è consentito l' impiego di personale o di materiale militari per la ricerca scientifica o qualsiasi altro scopo pacifico di qualsiasi altro Stato; d) è autorizzato, con l' impiego di proprie risorse finanziarie,   lo scambio di informazioni concernenti programmi scientifici nell’Antartide; e) sono consentiti gli scambi di personale scientifico tra spedizioni e stazioni e lo scambio delle osservazioni e dei risultati scientifici; f) è consentita la cooperazione, nelle relazioni di lavoro, con le Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le altre Organizzazioni Internazionali per le quali l’Antartide offre un interesse scientifico o tecnico;    g)  sono vietate le esplosioni nucleari e l’eliminazione di scorie radioattive; h) è consentito, senza condizioni, agli osservatori delle Nazioni Unite e delle Parti contraenti del Trattato dell'Antartide di accedere in ogni parte del suo territorio; i) sono autorizzate le misure inerenti all' utilizzazione del territorio per fini pacifici, per agevolare la ricerca scientifica e per facilitare la cooperazione scientifica internazionale; l) è consentito l' esercizio dei diritti d' ispezione previsti nell’articolo VII del Trattato  dell'Antartide; m) è fatto obbligo di proteggere e di conservare la flora e la fauna. L' I, comma 1, e l'art. V, comma 1, ossia quelle norme che autorizzano nell'Antartide soltanto attività pacifiche e vietano tutti i provvedimenti di carattere militare come l' insediamento di basi, la costruzione di fortificazioni, manovre ed esperimenti di qualsiasi genere, esplosioni nucleari o l' eliminazione di scorie radioattive, sono norme consuetudinarie cogenti ( jus cogens ), ossia, secondo la definizione data dall'art. 53 della Convenzione di Vienna, una norma imperativa, o di jus cogens, è una norma che la Comunità internazionale nel suo complesso riconosce come non derogabile, né modificabile, a meno che non si formi una nuova norma di diritto internazionale avente il medesimo carattere cogente.

  • Ambasciatore a r. dott. Sergio Romano, Corriere della Sera dell' 8 febbraio 2012, pag. 43.
  • Balladore Pallieri, op. cit., pag. 454.

Ai sensi del successivo art. 64, è da considerarsi nullo qualsiasi trattato incompatibile con una norma di jus cogens. Dal punto di vista del diritto dei trattati, lo jus cogens è semplicemente la caratteristica propria di certe norme giuridiche di non essere derogabili da parte di accordi. Il testo dell'art. 53 non offre alcun criterio per individuare tali norme, in quanto un'eventuale elencazione, oltre a sembrare riduttiva, avrebbe cristallizzato le norme di jus cogens frenando il loro ulteriore  sviluppo (Carreau). È per tale ragione che la stessa Commissione di Diritto Internazionale, nel corso dei suoi studi sul diritto dei trattati, non ha mai fornito esempi concreti di norme cogenti, limitandosi a darne una definizione astratta. Fu proprio la difficoltà di individuare in concreto tali norme (e quindi, la volontà di evitare che se ne potesse fare un uso strumentale nell'ambito dei rapporti internazionali) il motivo che spinse gli   Stati   partecipanti   alla   Convenzione   di   Vienna   a   prevedere  un «meccanismo obbligatorio di soluzione giudiziaria» (Capotorti) per tutte le controversie sorte in merito all'individuazione di una norma cogente. Secondo quanto disposto dall'art. 66, infatti, «ogni parte di una controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione degli articoli dal 53 al 64, può con sua richiesta, sottoporre la controversia alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia». È da sottolineare, però, che tali norme non hanno valore ab aeternum, in quanto sono indissolubilmente legate alla coscienza giuridica internazionale che è in continuo divenire. Infatti, lo stesso art. 53 prevede che una norma di jus cogens possa essere modificata da una norma successiva avente la stessa natura. Sebbene, quindi, non esista un elenco tassativo, la dottrina e la giurisprudenza internazionale fanno rientrare nella categoria di norme cogenti: a) norme che attengono al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, con particolare riferimento al divieto dell'uso della forza; b) norme relative al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, tra cui rientrano il principio di non discriminazione razziale e i divieti di genocidio, schiavitù, apartheid e trattamenti disumani e degradanti; c) norme riguardanti il processo di decolonizzazione,  prima fra tutte quella che riconosce il diritto all'autodeterminazione dei popoli; d) norme che disciplinano i rapporti economici internazionali, come l'obbligo di non adottare comportamenti che possano pregiudicare l'economia di altri Stati. Quindi, l' art. I, comma 1, e l' art. V, comma 1, del Trattato dell'Antartide del 1° dicembre 1959, in quanto norme consuetudinarie cogenti ( jus cogens ) rientrano nella categoria delle norme che attengono al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Per gli Stati terzi, in altre parole gli Stati che non hanno aderito al Trattato dell'Antartide, vale il principio generale pacta tertiis neque nocent neque prosunt, conformemente al quale essi non possono essere favoriti o danneggiati da accordi a cui non hanno preso parte. A questa impostazione si uniforma la Convenzione di Vienna, specificando all'art. 34 che « un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato senza il suo consenso ». Gli artt. I, III, VII e IX del Trattato dell' Antartide riconoscono i diritti dei cittadini delle Parti contraenti e degli Stati non contraenti su « cose » o su singole « porzioni » di terra antartica, legittimano la cooperazione scientifica ed impongono la demilitarizzazione dell'Antartide. Nell' Antartide le varie attività, comprese quelle di ricerca, e la cooperazione scientifica, prima del 1959, erano libere di fatto. Il Trattato dell'Antartide, invece, ha elevato le libertà di fatto a libertà giuridiche. Quindi, nell' Antartide la libertà di circolare, di soggiornare, di compiere qualunque attività è divenuta effettiva grazie al Gli Stati contraenti si sono - è vero - impegnati « a fare tutti gli opportuni sforzi » al fine che « nessuno intraprenda nell'Antartide una qualsiasi attività contraria ai principi ed ai fini » del Trattato. « Ma, ancorché le parti volessero impedire le operazioni antartiche di terzi Stati contrarie a tali fini e principi (in base all'art. X di questo accordo) non vi sarebbe nessun principio (in base al suo art. IV) che  vieti a chi non è parte  di  annettersi pacificamente territori  dell'Antartide  o  di  riconoscere  le  annessioni  territoriali  altrui (sia pure basate su atti e attività successivi all'entrata in vigore del Trattato) »19.

« Uno Stato terzo, che non è parte del Trattato, purché si astenga dalla minaccia e dall'uso della forza, può insediarsi, nei settori liberi, e creare sulle sue attività una base legale di rivendicazione ... »20. Il Taubenfeld scrive che « i sudditi degli Stati non contraenti dell'Accordo di Washington si possono liberamente stabilire sia nelle zone rivendicate  sia  in  altre zone » 21. In definitiva il Trattato dell'Antartide è essenzialmente un Trattato di demilitarizzazione con riguardo ai principi dei suoi artt. I e V:

« L' Antartide può essere utilizzato solo per scopi pacifici e sono vietate, in altre parole, misure di carattere militare » e « In Antartide è proibita qualsiasi esplosione nucleare e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi ». L'efficacia normativa dei trattati si rivela attraverso i loro effetti, i quali sono assai complessi e richiedono particolare attenzione. Al riguardo bisogna distinguere gli effetti dei trattati rispetto alle parti contraenti, da quelli che essi eventualmente possono produrre nei riguardi dei soggetti terzi. Circa il primo punto è necessario avvertire che i trattati creano diritti ed obblighi esclusivamente per i soggetti che vi hanno partecipato sia in via primaria negoziando e stipulando  l'accordo, sia successivamente aderendovi o accedendovi, nell'ipotesi di trattati aperti.

  • Giovanni Battaglini, op.cit., pag. 332.
  • Mouton, The International Regime, pag. 259. 21 Cfr. Taubenfeld, A Treaty for Antarctica, pag. 299.

Il diritto internazionale      convenzionale  ha infatti   una base esclusivamente volontaria, per cui non sarebbe pensabile che uno Stato diventasse   obbligato   da   un   trattato   al   quale   non   ha   partecipato. L'  efficacia delle norme create dal  Trattato dell'Antartide  è necessariamente limitata ai soggetti dell'accordo  medesimo  anche perché gli accordi internazionali  danno vita a norme   di    diritto particolare, a norme cioè che non estendono la loro efficacia a tutti i membri della comunità internazionale, ma sono valevoli soltanto nella sfera dei soggetti che hanno concorso alla loro creazione. Anche i grandi trattati collettivi non si sottraggono a tale principio: quando statuiscono principi di diritto internazionale generale non fanno che recepire consuetudini o principi  generali già esistenti nella comunità internazionale. In linea di principio il trattato ha efficacia in tutto il territorio degli Stati contraenti. Il trattato ha per effetto di obbligare i soggetti contraenti in quanto tali, cioè   come   persone di diritto internazionale; perciò dalla stipulazione di un trattato non deriva la conseguenza che le norme in esso contenute siano obbligatorie anche   per i soggetti di diritto interno: persone fisiche e persone giuridiche22.   Ciò vale sia nel caso in cui il trattato venga stipulato tra due Stati, sia nell' ipotesi in cui intervenga tra uno Stato ed un ente internazionale dotato di capacità giuridica internazionale o tra due enti internazionali capaci di dar vita ad un accordo internazionalmente rilevante: infatti anche gli enti internazionali diversi dagli Stati, in quanto sono organizzati istituzionalmente, hanno le loro norme ed i loro organi interni sui quali non spiega efficacia, sin da principio e per effetto della sua stipulazione, l'accordo internazionale. Questa situazione peraltro è maggiormente evidente per il trattato: così, ad esempio, se l'Italia ha stipulato un accordo commerciale la cui esecuzione implica il compimento di vari atti da parte di cittadini italiani, per il fatto della stipulazione non sorgono per i cittadini italiani gli obblighi posti dalle norme contenute nel trattato. Ciò consegue dal principio della separazione tra ordinamento internazionale e ordinamento statuale. Per quanto concerne gli effetti interni dei trattati, occorre badare alla natura dell'atto considerato. Esistono infatti trattati che non comportano una esecuzione interna, il cui effetto cioè non si concreta nel porre a carico dei contraenti l'obbligo di emanare una legislazione interna di contenuto conforme a quello del trattato. Così un'alleanza obbliga direttamente gli Stati contraenti a tenere una data condotta politica senza necessitare speciali comportamenti dei cittadini degli Stati alleati. Invece, un  accordo doganale impone necessariamente ai contraenti di adattare il proprio ordinamento interno alle norme del trattato, perché le tariffe doganali riguardano sostanzialmente le merci e i cittadini degli Stati contraenti, i quali non sarebbero obbligati dalle norme poste col trattato, se  esse  non  venissero  tradotte  in  disposizioni  di  diritto  interno.

  • Il Rousseau, Principes, cit., pagg. 438-439, sostiene che la regola per cui un trattato non è in sé fonte di diritto interno può tuttavia essere derogata da una stipulazione espressa contraria, la quale faccia sorgere diritti ed obblighi per degli individui. E conclude col dire che se è vero che in linea di massima un trattato non ha effetti diretti nei riguardi di individui, sarebbe tuttavia eccessivo concludere che non ne possa mai avere. L'elemento decisivo al riguardo e unicamente la volontà delle parti. Di fronte a questa tesi dell'A. non sembri eccessivo soggiungere che essa avrebbe bisogno di qualche ulteriore approfondimento, che peraltro lo stesso Autore attualmente offre: Cfr Rousseau, Droit international public, I, 1970, pagg. 180-181.

In ciascun Stato esistono norme relative all'adattamento del diritto interno alle norme di diritto internazionale risultanti dai trattati23. Infatti, l' ordinamento giuridico della Repubblica Italiana si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ciò significa che destinatario degli effetti della norma è lo Stato italiano e non il cittadino. Nelle zone antartiche vige il principio che la proprietà degli Stati si costituisce limitatamente alle sole porzioni di terra nullius da essi utilizzate, attraverso i rispettivi organi o sudditi. Le stazioni sono, secondo il diritto internazionale, oggetto di dominio «  diretto  »  dello Stato per il tramite dei suoi cittadini che hanno il dominio « utile » delle cose medesime. L' animus possidendi, nelle stazioni, è espresso direttamente dai soli individui, ma in realtà è lo Stato che lo manifesta attraverso i suoi sudditi presenti nelle stazioni. È un animus che per il diritto internazionale si qualifica  attraverso  l'effettivo  collegamento delle persone con uno Stato, la cosiddetta nazionalità effettiva o  di  fatto24, che consente di fatto allo Stato di costituire la sua possessio  corpore su certi beni. In ogni caso le stazioni abitate da apolidi sono soggette ai regolamenti approvati dalla comunità che vi abita  o  vi  risiede. In Antartide durante la navigazione, nel periodo estivo, la temperatura media varia da 0 a 5° C, più o meno come una giornata di  fine inverno a Milano. Per raggiungere l' Antartide non occorre alcuna preparazione fisica o esperienza particolare. Durante la navigazione si

  • Riccardo Monaco, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico, Utet, pagg. 129, 130 e 131.
  • La protezione diplomatica, pagg. 199 ss., 206 ss., 239 ss., 231 ss., nella « voce » Nazionalizzazione (Diritto internazionale pubblico) in Novissimo Digesto Italiano - vedi la nota I della I° col. (p. 6 dell'Estratto).

possono organizzare escursioni a terra per visitare stazioni di ricerca scientifica o per camminare sul pack antartico. I cittadini dello Stato, domiciliati nelle diverse stazioni, possono comunicare tra loro tramite posta elettronica, ossia possono collegarsi, tramite telefonia satellitare, al web. Invece, i cittadini od i terzi che si trovano nei Paesi di residenza, cioè fuori dal continente antartico, possono continuare a collegarsi al web per mezzo della telefonia fissa o di quella satellitare.

  

VIII       I – La cittadinanza. 

Gli Stati usano la dizione “cittadino” per indicare i destinatari di diritti e di obblighi del proprio ordinamento. Per esempio, il trattato istitutivo della Comunità Europea, organizzazione internazionale priva di  territorio, reso esecutivo in Italia dalla Legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 23  dicembre 1957, n. 317, Supp., ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, con l' art. 17 ha istituito la cittadinanza europea. La cittadinanza si può definire, quindi, la condizione di chi appartiene ad un determinato ordinamento o la condizione di chi è titolare all' interno di esso di particolari diritti ed obblighi. L ' art. 17 del trattato CE testualmente afferma che “è cittadino dell' Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.” Tale tipo di cittadinanza, pertanto, per definizione espressa dallo stesso Trattato,  d una cittadinanza complementare e non sostitutiva. Complementare perchè i diritti del cittadino europeo si po- tranno esercitare unicamente in presenza di una determinata condi- zione: il possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell' Unione Eu- ropea. Non sostitutiva perchè il cittadino europeo conserva la sua origina- ria cittadinanza. Pertanto, siamo in presenza di una doppia cittadinanza.

 

IX  – La Repubblica di Google. 

Google Inc. è un'azienda che offre servizi online, ma si comporta come un vero e proprio Stato sovrano. Tra la grande quantità di prodotti offerti troviamo il motore di ricerca Google, il sistema operativo Android e servizi web quali You Tube, Gmail, Google Maps ed altri. È una delle più importanti aziende informatiche, oltre ad essere una delle più grandi aziende a livello globale con capitalizzazione azionaria superiore ai 500 miliardi di dollari (quasi quanto il bilancio italiano, n.d.r). Possiede oltre 100 uffici, che sono delle vere e proprie ambasciate e centri di natura economica, in 54 paesi e dà lavoro a più di 50.000 persone. L'azienda, che ha il proprio quartier generale a Mountain View in California, nel cosiddetto Googleplex, è al momento gestita con capitali privati, i maggiori detentori di quote sono Kleiner Perkins Caufield & Byers and Sequoia Capital. Dal 2001 Google ha acquistato oltre 160 aziende, provenienti dai più svariati settori, per poi essere integrate in Google, o lasciate almeno in parte indipendenti. Project Loon è un progetto in   fase di sviluppo, con la missione di offrire connettività internet  attraverso l'uso di palloni ad alta quota. Inoltre, grazie all'acquisto della Titan Aerospace Google ha a disposizione i suoi droni router per poterli accoppiare a Project Loon, e con la successiva acquisizione della Skybox Imaging, Google prevede di sfruttare i suoi satelliti (oltre che per migliorare Google Maps) come dei "ponti radio" in grado di amplificare la diffusione del segnale wireless in modo da portare la connettività internet anche in zone difficili da raggiungere, come l'Antartide. Il primo Paese in cui Project Loon è debuttato è lo Sri Lanka. Esistono progetti di Google Inc. per costruire città ed aeroporti per rimediare all’inefficienza delle strutture attuali. Pare, infatti, che sia stato inaugurato un nuovo dipartimento di ricerca e sviluppo, chiamato Google Y, focalizzato su progetti a lungo termine.

                        
                         Fig. 1                                                                                                           Fig. 2

 

Fig. 1 – Piattaforma galleggiante di Google Inc., lunga quasi 80 metri e larga più di 20, dotata dello status di extraterritorialità quando naviga nelle acque internazionali (Fonte: Corriere della Sera del 30 ottobre 2013, pag. 33).

Fig. 2 – Luoghi in cui è possibile trovare le piattaforme di Google Inc (Fonte: Corriere della Sera del 30 ottobre 2013, pag. 33).

 

 

Prof. Dott. Damiano Bonventre  

 

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